IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la   legge   19  gennaio  1955,  n.  25,  sulla  disciplina
dell'apprendistato;
  Vista  la  legge  8  luglio 1956, n. 706, contenente modifiche alla
legge 19 gennaio 1955, n. 25;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Qualunque  datore di lavoro puo' assumere apprendisti che intendano
conseguire  una  qualificazione per la quale occorra un addestramento
pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.
  L'apprendistato puo' avere luogo anche per categorie impiegatizie.