IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 706, contenente modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1. Qualunque datore di lavoro puo' assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale. L'apprendistato puo' avere luogo anche per categorie impiegatizie.