Art. 16.

  L'esclusione   degli  imprenditori  artigiani  dal  versamento  dei
contributi  per  le  assicurazioni  sociali, di cui all'art. 22 della
legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga
e  di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi
vigenti per ciascun apprendista dipendente.