Art. 18. Durante la frequenza dei corsi di insegnamento complementare l'apprendista non puo', di massima, fruire delle ferie annuali retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso. La durata delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo, puo' essere, per esigenze produttive dell'azienda o su richiesta dell'apprendista, frazionata in due periodi.