Art. 18.

  Durante  la  frequenza  dei  corsi  di  insegnamento  complementare
l'apprendista  non  puo',  di  massima,  fruire  delle  ferie annuali
retribuite, che debbono essere concesse al termine di ciascun corso.
  La  durata  delle ferie, che normalmente ha carattere continuativo,
puo'  essere,  per  esigenze  produttive  dell'azienda o su richiesta
dell'apprendista, frazionata in due periodi.