Art. 24.

  I  datori  di  lavoro,  compresi  gli  artigiani,  entro il termine
previsto   dai   contratti  collettivi  e,  comunque,  non  oltre  il
quinquennio,    attribuiscono    agli    apprendisti   la   qualifica
professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di
prove di idoneita'.
  Le modalita' di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti
collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.
  I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci
giorni, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, che ne
da'   comunicazione  agli  Istituti  previdenziali  ed  assistenziali
interessati,   i   nominativi  degli  apprendisti  a  cui  sia  stata
attribuita  la  qualifica, nonche' i nominativi di quelli che, avendo
maturato  il  quinquennio  o,  comunque, compiuto l'intero periodo di
apprendistato   previsto  dai  contratti  collettivi,  non  l'abbiano
conseguita.
  Nel  termine  di  cui  al  precedente  comma,  i  datori  di lavoro
comunicano   altresi'   all'Ufficio   di  collocamento  competente  i
nominativi  degli  apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di eta' ed
effettuato  un  biennio  di  addestramento  pratico, ai quali non sia
stata attribuita la qualifica.