Art. 25.

  Gli  apprendisti,  ai  quali non sia stata attribuita dal datore di
lavoro  la  qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro
richiesta,  prove  finali  di  idoneita'.  Le  prove sono indette dal
competente   Ufficio   provinciale   del   lavoro   e  della  massima
occupazione,   che   ne   stabilisce   la  data  e  la  localita'  di
effettuazione, con le modalita' stabilite dai contratti collettivi o,
in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.
  La  Commissione  giudicatrice,  composta  da  due esperti designati
dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'art. 25
della  legge  29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla
competente  autorita'  scolastica,  e' presieduta da un ispettore del
lavoro  o  da  altro  esperto delegato dal competente Ispettorato del
lavoro.