Art. 25. Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneita'. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la localita' di effettuazione, con le modalita' stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro. La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autorita' scolastica, e' presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro.