Art. 26. Le forme di previdenza e assistenza sociale, applicabili agli apprendisti ed elencate nell'art. 21 della legge, sono quelle gestite con carattere di generalita' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai quali gli apprendisti sono iscritti anche se appartenenti a categorie di lavoratori per i quali esistono fondi speciali di previdenza o e' prevista l'iscrizione ad altri Istituti o enti previdenziali o assistenziali. Resta ferma, per quanto concerne la Regione Trentino - Alto Adige, l'iscrizione degli apprendisti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto 1954, n. 25.