Art. 26.

  Le  forme  di  previdenza  e  assistenza  sociale, applicabili agli
apprendisti ed elencate nell'art. 21 della legge, sono quelle gestite
con carattere di generalita' dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale,  dall'istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro,  dalle  Casse  marittime  per l'assicurazione
contro   gli   infortuni   e  le  malattie  della  gente  di  mare  e
dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro le malattie, ai
quali gli apprendisti sono iscritti anche se appartenenti a categorie
di  lavoratori per i quali esistono fondi speciali di previdenza o e'
prevista  l'iscrizione  ad  altri  Istituti  o  enti  previdenziali o
assistenziali.
  Resta  ferma, per quanto concerne la Regione Trentino - Alto Adige,
l'iscrizione  degli  apprendisti  alle  Casse  mutue  provinciali  di
malattia di Trento e Bolzano, istituite con legge regionale 20 agosto
1954, n. 25.