Art. 31. Possono essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica. Possono, altresi', essere esonerati, ai sensi degli articoli 254 e 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali sono in possesso della licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro perla pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile. Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni. L'esonero ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati all'Ufficio di collocamento competente, all'atto del loro avviamento al lavoro. L'Ufficio di collocamento ha facolta' di richiedere la esibizione delle certificazioni relative. Le ore destinate all'insegnamento complementare, dal quale gli apprendisti sono stati esonerati, vengono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.