Art. 31.

  Possono  essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di
insegnamento  complementare coloro che hanno conseguito la licenza di
istituto  professionale o di scuola tecnica nel settore professionale
corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica.
  Possono,  altresi', essere esonerati, ai sensi degli articoli 254 e
270  del  regolamento  per l'esecuzione del Codice della navigazione,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952,  n.  328,  coloro i quali sono in possesso della licenza di uno
degli  istituti  medi  di  educazione marinara, indicati dal Ministro
perla  pubblica  istruzione,  di  concerto col Ministro per la marina
mercantile.
  Analogamente  possono  essere  esonerati  coloro  che,  essendo  in
possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale,
hanno  frequentato,  superando  la relativa prova finale, un corso di
addestramento  nel  settore  professionale  corrispondente  a  quello
prescelto  per  l'acquisizione  della qualifica ed istituito ai sensi
della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e successive variazioni ed
integrazioni.
  L'esonero  ha  luogo  a  seguito  di richiesta scritta, fatta dagli
interessati all'Ufficio di collocamento competente, all'atto del loro
avviamento al lavoro.
  L'Ufficio  di  collocamento ha facolta' di richiedere la esibizione
delle certificazioni relative.
  Le  ore  destinate  all'insegnamento  complementare,  dal quale gli
apprendisti sono stati esonerati, vengono utilizzate nell'impresa per
l'addestramento pratico.