Art. 40.

  Nel  caso  di risoluzione del rapporto di lavoro l'apprendista puo'
non  interrompere  la partecipazione al corso annuale di insegnamento
complementare,  al quale sia stato avviato, sempreche' tale corso non
si  svolga  a  cura  dell'impresa  che  ha operato la risoluzione del
rapporto di lavoro.