Art. 43.

  Ai  finanziamenti  ed  ai  sovvenzionamenti di cui all'ultimo comma
dell'art.  20  della  legge si provvede mediante decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1957
  Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 113. - CARLOMAGNO