Art. 43. Ai finanziamenti ed ai sovvenzionamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge si provvede mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 113. - CARLOMAGNO