Art. 6.

  I  datori  di  lavoro  non  artigiani,  all'atto della richiesta di
assunzione,   debbono   dichiarare   all'Ufficio   di   collocamento,
competente  per  territorio,  il  genere  di  lavoro,  cui il giovane
lavoratore  e'  destinato, e la qualifica professionale che lo stesso
dovra' conseguire al termine dell'apprendistato.