Art. 100. (Censura) La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche e' preposto ad un ramo della amministrazione. Salvo quanto previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono direttamente dall'autorita' centrale la sanzione e' inflitta dal ministro.