Art. 109. (Facolta' del funzionario istruttore e del consulente) Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato e puo' avvalersi all'uopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre amministrazioni. Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facolta' di assistere alla assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.