Art. 151.
                            (Ordinamento)

  Per  l'insegnamento  e,  per  le  attivita'  di  studio si provvede
mediante  professori titolari di universita' ed impiegati dello Stato
comandati presso la Scuola superiore. Inoltre possono essere affidati
incarichi di insegnamento o di studio, secondo, le norme di legge per
il conferimento d'incarichi e supplenze.
  L'ammissione   ai   corsi  per  il  personale  avviene  su  domanda
dell'interessato  in  relazione  all'anzianita' nella qualifica ed ai
giudizi  complessivi  riportati.  La  frequenza ai corsi puo', pero',
essere obbligatoria.
  L'esito  favorevole  degli  esami  per  ogni tipo di corso indicato
nell'art.   150  costituisce  titolo  di  merito  per  conseguire  la
promozione,   sia  per  esame  che  per  scrutinio,  alle  qualifiche
superiori.
  Con  decreto  del  Capo dello Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, di concerto con il ministro per il tesoro e
con  il ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei
ministri  ed  il  Consiglio  di  Stato,  saranno stabiliti gli organi
direttivi  ed  esecutivi,  l'ordinamento  didattico ed amministrativo
nonche'  le  norme  di  attuazione  delle  disposizioni  del presente
titolo.