Art. 167. (Concorso speciale e scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione) L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte. Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attivita' dell'amministrazione cui appartengono. Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare. Nello scrutinio per merito comparativo il Consiglio di amministrazione forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli ed all'esito di un colloquio al quale devono essere ammessi tutti gli scrutinabili. Il colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo e' effettuato davanti al Consiglio d'amministrazione o davanti ad una sottocommissione da questo costituita e composta di almeno tre membri del Consiglio stesso. Il colloquio del concorso speciale e quello integrativo dello scrutinio per merito comparativo devono concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalita' dell'impiegato, della di lui preparazione professionale con particolare riguardo ai servizi prestati, nonche' all'attitudine alle funzioni superiori. Nel concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo va tenuto conto del profitto tratto nei corsi di perfezionamento. Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'amministrazione.