Art. 167.
    (Concorso speciale e scrutinio per merito comparativo per la
                promozione a direttore di divisione)

  L'esame  del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e
da  un  colloquio,  al  quale  sono  ammessi  i candidati che abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.
  Una  di  queste  deve  essere diretta ad accertare l'attitudine dei
concorrenti   alla  soluzione  di  questioni  connesse  all'attivita'
dell'amministrazione cui appartengono.
  Per  ciascun  candidato  che partecipa al concorso speciale il capo
del  personale  deve  far  pervenire  alla Commissione giudicatrice i
rapporti  informativi  formulati  durante  la  carriera  e  lo  stato
matricolare.
  Nello   scrutinio   per   merito   comparativo   il   Consiglio  di
amministrazione   forma   la  graduatoria  dei  promovibili  in  base
all'esame  dei  titoli  ed  all'esito di un colloquio al quale devono
essere ammessi tutti gli scrutinabili.
  Il  colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo e'
effettuato  davanti  al  Consiglio d'amministrazione o davanti ad una
sottocommissione da questo costituita e composta di almeno tre membri
del Consiglio stesso.
  Il  colloquio  del  concorso  speciale  e  quello integrativo dello
scrutinio  per  merito  comparativo  devono  concorrere con gli altri
elementi  di  giudizio ad una adeguata valutazione della personalita'
dell'impiegato,   della   di   lui   preparazione  professionale  con
particolare riguardo ai servizi prestati, nonche' all'attitudine alle
funzioni superiori.
  Nel  concorso  speciale e nello scrutinio per merito comparativo va
tenuto conto del profitto tratto nei corsi di perfezionamento.
  Per  il  concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli  6  e  7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto
sul bollettino ufficiale dell'amministrazione.