Art. 317. (Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche) Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica puo' essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie: a) direttore di istituto di sperimentazione; b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione; c) esperti e segretari contabili; d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica; e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.