Art. 323. (Trattamento di quiescenza ed esami di promozione) Al personale nominato in attuazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni del presente decreto nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Detto personale, al compimento della prescritta anzianita', e' ammesso al concorso per merito distinto ed agli esami di idoneita' per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nelle carriere direttive del ministero dell'agricoltura e delle foreste; a tali fini e' valutato, oltre il periodo di servizio prestato successivamente alla nomina, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alle dipendenze del soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.