Art. 323.
         (Trattamento di quiescenza ed esami di promozione)

  Al  personale  nominato  in  attuazione  dell'art. 9 della legge 22
febbraio  1951,  n.  64,  si  applicano  le disposizioni del presente
decreto  nonche'  quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed
assistenza  degli  impiegati  civili  di  ruolo delle amministrazioni
dello Stato.
  Detto  personale,  al  compimento  della  prescritta anzianita', e'
ammesso  al  concorso  per merito distinto ed agli esami di idoneita'
per  la  promozione  alla  qualifica  di  direttore  di sezione nelle
carriere  direttive del ministero dell'agricoltura e delle foreste; a
tali  fini  e'  valutato,  oltre  il  periodo  di  servizio  prestato
successivamente  alla  nomina, quello prestato in modo ininterrotto e
lodevole  alle  dipendenze del soppresso ufficio nazionale statistico
economico dell'agricoltura.