Art. 345. (Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive) Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni. degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutive e' conferito almeno una volta all'anno al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti nell'ordine in cui e' collocato nei ruoli stessi, sempreche' con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosita', diligenza e condotta lodevoli.