(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 1)
Testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
                            dei deputati 
 
 
                               Art. 1. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 1, e 
                 L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 1). 
 
 
  La Camera dei deputati e' eletta a suffragio  universale  con  voto
diretto,  libero  e  segreto,  attribuito  a   liste   di   candidati
concorrenti. 
  L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata  in
ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole  circoscrizioni
e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.