Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati Art. 1. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 1). La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.