(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 100)
                              Art. 100. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). 
 
 
  Chiunque, con minacce o con atti di  violenza,  turba  il  regolare
svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero  esercizio
del diritto di voto o in qualunque modo  altera  il  risultato  della
votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la
multa da lire 3000 a lire 20.000. 
  Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o
di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati
alle operazioni  elettorali  e  altera  uno  di  tali  atti  veri,  o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli  atti
medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con
la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli  atti  falsificati,
alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla  consumazione
del fatto. 
  Se il fatto e' commesso da chi appartiene  all'Ufficio  elettorale,
la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da  lire
10.000 a lire 20.000.