Art. 100. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74). Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali e altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.