(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 102)
                              Art. 102. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76). 
 
 
  Chiunque, senza averne diritto, durante le  operazioni  elettorali,
s'introduce  nella  sala  dell'Ufficio   di   sezione   o   nell'aula
dell'Ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e  con
l'ammenda sino a lire 2000. 
  Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione  o
disapprovazione, od in  qualunque  modo  cagiona  disordini,  qualora
richiamato all'ordine dal presidente non  obbedisca,  e'  punito  con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.