Art. 103. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43). Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 50.000. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.