(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 103)
                              Art. 103. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 43). 
 
 
  Chi,  essendo  privato  dell'esercizio  del  diritto  elettorale  o
essendone sospeso,  si  presenta  a  dare  il  voto  in  una  sezione
elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a lire 20.000. 
  Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che  non  puo'
farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da  quelli
indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e  con  la
multa fino a lire 50.000. 
  Chi, assumendo nome altrui, si presenta  a  dare  il  voto  in  una
sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni  elettorali  di
uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione
da tre a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000. 
  Chi,   nel   corso    delle    operazioni    elettorali,    enuncia
fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome
diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso  il
voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
lire 5000 a lire 20.000.