(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 106)
                              Art. 106. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80). 
 
 
  L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito
con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000.