(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 107)
                              Art. 107. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81). 
 
 
  I  comandanti  di  reparti  militari,  il  Sindaco,  il  segretario
comunale  e   gl'impiegati   comunali   addetti   all'Ufficio   della
distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli
articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e  con
la multa da lire 3000 a lire 10.000.