(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 108)
                              Art. 108. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). 
 
 
  Salve le  maggiori  pene  stabilite  dall'art.  104  per  caso  ivi
previsto, coloro che, essendo designati  all'ufficio  di  presidente,
scrutatore e  segretario,  senza  giustificato  motivo  rifiutano  di
assumerlo o non si trovano presenti  all'atto  dell'insediamento  del
seggio, sono puniti con la multa da  lire  3000  a  lire  5000.  Alla
stessa sanzione  sono  soggetti  i  membri  dell'Ufficio  che,  senza
giustificato motivo, si allontanano  prima  che  abbiano  termine  le
operazioni elettorali.