Art. 108. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82). Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.