(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 109)
                              Art. 109. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84). 
 
 
  L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo
comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma  dell'art.  79,
e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad  un
anno. L'arma e' confiscata.