(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 111)
Art. 111.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86).
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce
di fare entrare l'elettore in cabina, e' punito con la reclusione da
tre mesi ad un anno.