(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 111)
                              Art. 111. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86). 
 
 
  Il presidente del seggio che trascura, o chiunque  altro  impedisce
di fare entrare l'elettore in cabina, e' punito con la reclusione  da
tre mesi ad un anno.