(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 112)
                              Art. 112. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87). 
 
 
  Per i reati commessi in danno dei membri degli  Uffici  elettorali,
compresi i rappresentanti di lista, e  per  i  reati  previsti  dagli
articoli 105, 106,  107,  108,  109  e  111  si  procede  a  giudizio
direttissimo.