(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 113)
                              Art. 113. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88). 
 
 
  Le condanne per reati elettorali, ove venga dal  Giudice  applicata
la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto
elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. 
  Se la condanna colpisce il candidato,  la  privazione  dal  diritto
elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non  minore
di cinque anni e non superiore a dieci. 
  Il Giudice puo' ordinare, in  ogni  caso,  la  pubblicazione  della
sentenza di condanna. 
  Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel
Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal  presente
testo unico. 
  Ai reati elettorali non  sono  applicabili  le  disposizioni  degli
articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art.  487  del
Codice  di  procedura  penale,  relative   alla   sospensione   della
esecuzione della condanna e alla  non  menzione  della  condanna  nel
certificato del casellario giudiziale.