(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 114)
                              Art. 114. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89). 
 
 
  L'autorita'  giudiziaria,  alla  quale  siano  stati  rimessi   per
deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni  contestate,
deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa  delle
sue pronuncie definitive o indicare  sommariamente  i  motivi  per  i
quali i giudizi non sono ancora definiti.