Art. 115. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 90, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 45). L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 75 per il deposito dall'estratto delle liste elettorali delle sezioni. Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del primo comma dell'art. 4, escludendone in ogni caso: 1) i ministri di qualsiasi culto; 2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori; 3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle operazioni di votazione, in una localita' distante piu' di trenta chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza: a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti; b) di obblighi di servizio civile o militare; c) di necessita' inerenti alla propria professione, arte o mestiere; d) di altri gravi motivi; 4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore. L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei deputati, senza giustificato motivo, e' esposto per la durata di un mese nell'albo comunale. Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente entro dieci giorni dalla affissione di esso nell'albo comunale. Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Predetto ha carattere definitivo. Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" e' iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si e' astenuto dal voto senza giustificato motivo.