(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 115)
                              Art. 115. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 90, e L. 16 maggio 1956, n.  493,
                              art. 45). 
 
 
  L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne
giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste  elettorali  e'
iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del  termine  previsto
dal terz'ultimo comma dell'art.  75  per  il  deposito  dall'estratto
delle liste elettorali delle sezioni. 
  Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio  del
voto, procede alla  compilazione  dell'elenco  degli  astenuti,  agli
effetti del primo comma dell'art. 4, escludendone in ogni caso: 
    1) i ministri di qualsiasi culto; 
    2) i candidati in una  circoscrizione  diversa  da  quella  nella
quale sono iscritti come elettori; 
    3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la  durata
delle operazioni di votazione, in  una  localita'  distante  piu'  di
trenta chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza: 
      a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o  la
revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti; 
      b) di obblighi di servizio civile o militare; 
      c) di necessita' inerenti  alla  propria  professione,  arte  o
mestiere; 
      d) di altri gravi motivi; 
    4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto  di
voto da malattia o da altra causa di forza maggiore. 
  L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per  la
Camera dei deputati, senza giustificato motivo,  e'  esposto  per  la
durata di un mese nell'albo comunale. 
  Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti
dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente
entro dieci giorni dalla affissione di esso nell'albo comunale. 
  Contro l'inclusione  nell'elenco  degli  astenuti  gli  interessati
possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine
di pubblicazione, al Prefetto che  decide  con  proprio  decreto.  Il
provvedimento del Predetto ha carattere definitivo. 
  Per il periodo di cinque  anni  la  menzione  "non  ha  votato"  e'
iscritta nei certificati di buona condotta che vengano  rilasciati  a
chi si e' astenuto dal voto senza giustificato motivo.