(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 116)
                              Art. 116. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46). 
 
 
  In  occasione  delle  elezioni   politiche,   e'   autorizzata   la
applicazione della tariffa ridotta del 70 per  cento  sulle  Ferrovie
dello Stato a favore degli elettori per il  viaggio  di  andata  alla
sede elettorale dove sono iscritti e ritorno.  Sono  stabilite  dalla
Direzione  generale  delle  Ferrovie  dello  Stato   le   norme   per
l'applicazione delle riduzioni.