(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 118)
                              Art. 118. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48). 
 
 
  Al personale civile e militare delle Amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da
quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad  elezioni
politiche,  compete  il  rimborso  delle   spese   di   trasporto   e
l'indennita' di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e  nei
limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro  con
proprio decreto.