(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 119)
                              Art. 119. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 49). 
 
 
  In occasione delle elezioni  politiche,  le  Amministrazioni  dello
Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono  tenuti
a concedere ai propri  dipendenti,  chiamati  ad  adempiere  funzioni
presso gli Uffici elettorali, tre giorni di ferie  retribuite,  senza
pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi  di  legge  o  di  accordi
sindacali o aziendali in vigore.