Art. 12. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1° e 15, prima parte). Presso la Corte di Cassazione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.