(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 12)
                              Art. 12. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1° e 15, prima parte). 
 
 
  Presso la Corte di Cassazione e' costituito, entro tre giorni dalla
pubblicazione del  decreto  di  convocazione  dei  comizi,  l'Ufficio
elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e
quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.