(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 120)
                              Art. 120. 
              (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91). 
 
 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare  al  bilancio
dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo
unico.