(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 120)
Art. 120.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio
dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo
unico.