Art. 121. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°). Le nuove norme relative alle incompatibilita' e alle ineleggibilita' nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonche' quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico. Visto: Il Ministro per l'interno TAMBRONI