(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 121)
                              Art. 121. 
           (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1°). 
 
 
  Le   nuove   norme   relative   alle   incompatibilita'   e    alle
ineleggibilita' nei riguardi dei Sindaci e  dei  magistrati,  nonche'
quella relativa alla  aspettativa  nei  riguardi  dei  dipendenti  di
pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8  e  88,  non  si
applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad  esercitare  la
loro  efficacia  nei  riguardi  delle  elezioni  che  saranno  tenute
successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico. 
 
 
                  Visto: Il Ministro per l'interno 
                              TAMBRONI