Art. 13. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo). Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il Comune capoluogo del Collegio e' costituito, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.