(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 13)
                              Art. 13. 
       (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, primo periodo). 
 
 
  Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e'
il Comune capoluogo del Collegio e' costituito,  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio
centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali  uno
con  funzioni  di  presidente,  scelti  dal  Presidente  della  Corte
d'appello o del Tribunale.