(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 14)
                              Art. 14. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma  1°,  e  L.  16  maggio
                       1956, n. 493, art. 6). 
 
 
  I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare
liste  di  candidati,  debbono   depositare   presso   il   Ministero
dell'interno  il  contrassegno  col   quale   dichiarano   di   voler
distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.  All'atto
del deposito del contrassegno deve essere indicata  la  denominazione
del partito o del gruppo politico organizzato. 
  I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono
tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno  che  riproduca
tale simbolo. 
  Non e' ammessa comunque la presentazione da parte di altri  partiti
o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con  quelli
presentati in precedenza,  ovvero  con  quelli  riproducenti  simboli
notoriamente usati dai partiti di cui al  comma  precedente.  Non  e'
neppure  ammessa  la  presentazione  di   contrassegni   riproducenti
immagini o soggetti religiosi.