(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 15)
                              Art. 15. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°,  e  L.  16
                    maggio 1956, n. 493, art. 7). 
 
  Il deposito del contrassegno di cui  all'articolo  precedente  deve
essere effettuato non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16
del 62° giorno antecedente quello della votazione, da persona  munita
di mandato, autenticato da notaio, da  parte  del  presidente  o  del
segretario del partito o del gruppo politico organizzato. 
  Agli  effetti  del  deposito,  l'apposito  Ufficio  del   Ministero
dell'interno rimane aperto, anche nei giorni  festivi,  dalle  ore  8
alle ore 20. 
  Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.