(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 16)
                              Art. 16. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio
                       1956, n. 493, art. 8). 
 
  Il Ministero dell'interno, nei tre giorni successivi alla  scadenza
del termine stabilito per il deposito, restituisce un  esemplare  del
contrassegno al depositante,  con  l'attestazione  della  regolarita'
dell'avvenuto deposito. 
  Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno  che
non sia  conforme  alle  norme  di  cui  all'art.  14,  il  Ministero
dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel  termine  di  48
ore dalla notifica dell'avviso. 
  Sono  sottoposte  all'Ufficio  centrale  nazionale  le  opposizioni
presentate  dal  depositante  avverso  l'invito   del   Ministero   a
sostituire  il  proprio  contrassegno  o  dai  depositanti  di  altro
contrassegno avverso l'accettazione  di  contrassegno  che  ritengano
facilmente  confondibile  con  quello  che  abbiano   presentato:   a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono  essere
in qualsiasi momento presi in visione  da  chi  abbia  presentato  un
contrassegno a norma degli articoli precedenti. 
  Le opposizioni devono essere presentate al  Ministero  dell'interno
entro 48 ore dalla sua decisione  e,  nello  stesso  termine,  devono
essere  notificate  ai  depositanti  delle  liste  che   vi   abbiano
interesse. Il  Ministero  trasmette  gli  atti  all'Ufficio  centrale
nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i
depositanti delle liste che vi abbiano interesse.