(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 17)
                              Art. 17. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). 
 
  All'atto  del  deposito  del  contrassegno  presso   il   Ministero
dell'interno i  partiti  o  i  gruppi  politici  organizzati  debbono
presentare  la  designazione,  per  ciascuna  circoscrizione,  di  un
rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del  gruppo
incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio  centrale
circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti.
La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il
Ministero  dell'interno   comunica   a   ciascun   Ufficio   centrale
circoscrizionale  le  designazioni  suddette  entro  il  56°   giorno
antecedente quello della votazione. 
  Con le stesse modalita'  possono  essere  indicati,  entro  il  46°
giorno  antecedente  quello  della  votazione,  altri  rappresentanti
supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il
deposito  di  cui  al  precedente  comma,  qualora  i  rappresentanti
precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per
fatto  sopravvenuto.  Il  Ministero  dell'interno  ne  da'  immediata
comunicazione all'Ufficio  centrale  circoscrizionale  cui  la  nuova
designazione si riferisce.