Art. 18. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 10, e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3). Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non piu' di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 77, n. 6). La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un Ufficio diplomatico o consolare. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel Collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.