(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 18)
                              Art. 18. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 10, e  L.  31  ottobre  1955,  n.
                         1064, artt. 2 e 3). 
 
  Le liste dei candidati per ogni Collegio devono  essere  presentate
da non meno di 500 e non piu' di 1000 elettori iscritti  nelle  liste
elettorali del Collegio. 
  I nomi dei candidati devono essere elencati  e  contrassegnati  con
numeri  arabi  progressivi,  secondo  l'ordine  di  precedenza,  agli
effetti dell'art. 77, n. 6). 
  La candidatura deve essere accettata con dichiarazione  firmata  ed
autenticata da un Sindaco o da un notaio. Per i  cittadini  residenti
all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta  ad  un
Ufficio diplomatico o consolare. 
  Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati  non  minore
di tre e non  maggiore  del  numero  dei  deputati  da  eleggere  nel
Collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di  nascita  dei
singoli candidati.