Art. 19. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 11, comma 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 36). Nessun candidato puo' essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, ne' in piu' di tre liste circoscrizionali, pena la nullita' della sua elezione.