(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 19)
                              Art. 19. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 11, comma  4°,  e  L.  16  maggio
                       1956, n. 493, art. 36). 
 
 
  Nessun candidato puo' essere  compreso  in  liste  circoscrizionali
portanti  contrassegni  diversi,   ne'   in   piu'   di   tre   liste
circoscrizionali, pena la nullita' della sua elezione.