Art. 2. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 2, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 4). Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente. I Collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata al presente testo unico. Il presente testo unico si applica anche ai Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, i quali formano il XXXII Collegio. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. La elezione nel collegio "Val d'Aosta" e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.