(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 2)
                               Art. 2. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 2, e L. 16 maggio 1956,  n.  493,
                              art. 4). 
 
 
  Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti  o
per frazione superiore a 40.000, calcolati  in  ciascun  Collegio  in
base alla popolazione residente. 
  I Collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella
tabella A allegata al presente testo unico. 
  Il presente testo unico si applica  anche  ai  Comuni  di  Trieste,
Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico,
i quali formano il XXXII Collegio. 
  Il complesso delle  circoscrizioni  elettorali  forma  il  Collegio
unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. 
  La elezione nel collegio "Val  d'Aosta"  e'  regolata  dalle  norme
contenute nel titolo VI del presente testo unico.