(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 20)
                              Art. 20. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,  6°
e 7°, L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36  e  L.
               31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3). 
 
 
  Le liste dei  candidati  devono  essere  presentate,  per  ciascuna
Circoscrizione,  alla  Cancelleria  della  Corte  di  appello  o  del
Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,
dalle  ore  8  del  cinquantacinquesimo  giorno  alle  ore   20   del
quarantacinquesimo giorno antecedenti quello della votazione; a  tale
scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello
o del Tribunale rimane  aperta  quotidianamente,  compresi  i  giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20. 
  Insieme con le liste dei candidati  devono  essere  presentati  gli
atti di accettazione delle candidature, i certificati di  nascita,  o
documenti equipollenti,  i  certificati  di  iscrizione  nelle  liste
elettorali dei candidati e la dichiarazione  di  presentazione  della
lista dei candidati firmata, anche in atti separati,  dal  prescritto
numero di elettori. 
  Tale dichiarazione deve essere  corredata  dei  certificati,  anche
collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali  appartengono  i
sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste  elettorali
della circoscrizione. 
  I Sindaci devono, nel termine  improrogabile  di  ventiquattro  ore
dalla richiesta, rilasciare tali certificati. 
  La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo  e  data
di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o
da un cancelliere di Pretura, con l'indicazione del Comune, nelle cui
liste lo elettore dichiara di essere iscritto. Per  tale  prestazione
e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire  1  per  ogni
sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100. 
  Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. 
  Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
essere  specificato  con  quale  contrassegno  depositato  presso  il
Ministero dell'Interno la lista medesima intenda  distinguersi  anche
agli effetti  del  recupero  dei  voti  residui  nel  Collegio  unico
nazionale. 
  La dichiarazione di presentazione della lista  dei  candidati  deve
contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di  due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.