(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 21)
                              Art. 21. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n.  26,  art.  12,  ultimo  comma,  e  L.  16
           febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma). 
 
 
  La  Cancelleria  della   Corte   di   appello   o   del   Tribunale
circoscrizionale accerta l'identita' personale del depositante e, nel
caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi
dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta  degli
atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. 
  Nel medesimo  verbale,  oltre  alla  indicazione  della  lista  dei
candidati presentata e delle  designazioni  del  contrassegno  e  dei
delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla
Cancelleria   stessa   a   ciascuna   lista   secondo   l'ordine   di
presentazione.