(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 22)
                              Art. 22. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2,  3
             e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11). 
 
 
  L'Ufficio centrale  circoscrizionale,  entro  cinque  giorni  dalla
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle  liste  dei
candidati: 
    1) ricusa le  liste  presentate  da  persone  diverse  da  quelle
designate all'atto del deposito del contrassegno ai  sensi  dell'art.
17; 
    2)  ricusa  le  liste  contraddistinte   con   contrassegno   non
depositato  presso  il  Ministero  dell'interno,  ai  termini   degli
articoli 14, 15 e 16; 
    3) verifica se le liste siano state presentate in termine,  siano
sottoscritte dal numero  di  elettori  prescritto  e  comprendano  un
numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste
che  non  corrispondano  a  queste  condizioni  e  riduce  al  limite
prescritto quelle contenenti  un  numero  di  candidati  superiore  a
quello dei deputati assegnati al  Collegio,  cancellando  gli  ultimi
nomi; 
    4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i  quali  manca
la prescritta accettazione; 
    5) cancella dalle liste i nomi  dei  candidati  che  non  abbiano
compiuto o che non compiano il 25°  anno  di  eta'  al  giorno  delle
elezioni,  di  quelli  per  i  quali  non  sia  stato  presentato  il
certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 
    6) cancella i nomi dei candidati compresi  in  altra  lista  gia'
presentata nella circoscrizione.