(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 23)
                              Art. 23. 
                (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). 
 
 
  Le  decisioni  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale,   di   cui
all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa  giornata,  ai
delegati di lista. 
  Contro le decisioni di eliminazione di  liste  o  di  candidati,  i
delegati  di  lista  possono,  entro  48  ore  dalla   comunicazione,
ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. 
  Il ricorso deve essere depositato entro detto termine,  a  pena  di
decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. 
  Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a  mezzo  di
corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con  le
proprie deduzioni. 
  Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il  Primo
presidente della Corte di  Cassazione,  a  richiesta  del  Presidente
dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso,  per  le
operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. 
  L'Ufficio centrale nazionale decide nei tre giorni successivi. 
  Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate  nelle
24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.