(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 25)
                              Art. 25. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°,  e  L.  16
                   maggio 1956, n. 493, art. 14). 
 
 
  Con dichiarazione scritta su  carta  libera  e  autenticata  da  un
notaio o da un  Sindaco  della  circoscrizione,  i  delegati  di  cui
all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica,  hanno
diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed  all'Ufficio
centrale  circoscrizionale,  due  rappresentanti  della  lista:   uno
effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra  gli  elettori  della
circoscrizione  che  sappiano   leggere   e   scrivere.   L'atto   di
designazione dei rappresentanti e' presentato alla Cancelleria  della
Pretura, nella cui circoscrizione  ha  sede  la  sezione  elettorale,
entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni. 
  La Cancelleria  della  Pretura  ne  rilascia  ricevuta  e  provvede
all'invio delle  singole  designazioni  ai  Sindaci  dei  Comuni  del
mandamento,  perche'  le  consegnino  ai  presidenti   degli   Uffici
elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio. 
  L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale
circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12  del  giorno  in  cui
avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte  di  appello  o  del
Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. 
  Per lo svolgimento del loro compito  i  delegati  di  lista  devono
dimostrare la loro qualifica esibendo la  ricevuta  rilasciata  dalla
Cancelleria della  Corte  d'appello  o  del  Tribunale  all'atto  del
deposito delle liste dei candidati. Nel caso  che  alla  designazione
dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma
del primo comma del presente articolo, il  notaio,  nell'autenticarne
la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata
all'atto del deposito delle liste.