(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 26)
                              Art. 26. 
       (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°). 
 
 
  Il  rappresentante  di  ogni  lista  di  candidati  ha  diritto  di
assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale,  sedendo  al
tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in  luogo  che
gli permetta  di  seguire  le  operazioni  elettorali,  e  puo'  fare
inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 
  Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza  motivata,
fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza  o
che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il  regolare
procedimento delle operazioni elettorali.